Art. 11.
(Finanza della città metropolitana

di Roma).

      1. La città metropolitana di Roma, a norma dell'articolo 119 della Costituzione, dispone del gettito dei tributi riferibili al proprio territorio.
      2. La città metropolitana di Roma può istituire imposte e tasse sul turismo.
      3. La città metropolitana di Roma può istituire altresì tributi di scopo per il più adeguato perseguimento delle proprie funzioni.